Dottore Commercialista
“Se credi che un Professionista ti costi molto, è perché non hai idea di quanto ti costerà un dilettante”
In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
le perizie e le consulenze tecniche
le ispezioni e le revisioni amministrative
la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
i regolamenti e le liquidazioni di avarie
le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali
L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'ordine dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.
L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
Titolo ed Esercizio Professionale
Il titolo professionale di Dottore Commercialista spetta a coloro che superano l'esame di Stato (3 prove scritte e 1 prova orale) necessario per l'esercizio della professione.
Prima di poter sostenere l'esame di Stato è condizione necessaria ottenere una laurea magistrale in Economia (classi 84/S o 64/S) ed aver intrapreso un periodo di praticantato di almeno 3 anni presso un professionista già abilitato; il praticantato non può iniziare prima di aver ottenuto almeno una laurea triennale in Economia (classi 17 o 28). Il Dottore Commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.
L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di Grazia e Giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Incompatibilità
L'esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con:
l'esercizio della professione di notaio;
l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui;
la qualità di:
ministro di qualunque culto
giornalista professionista
mediatore
agente di cambio
ricevitore del lotto
appaltatore di servizio pubblico
esattore di pubblici tributi
incaricato di gestioni esattoriali
L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.
Esercizio Professionale
Il Dottore Commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di Dottore Commercialista spetta al Ministro per la Grazia e Giustizia che l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di Appello.
Obbligo del Segreto Professionale
I Dottori Commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale; nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti, nonché per quanto previsto dalle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.